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Roma, 18 settembre
2017
Circolare n. 156/2017
Oggetto: Poste – Richiesta di pagamento del
contributo 2017 da parte dell’AGCOM.
Risulta
che l’AGCOM stia invitando le imprese di autotrasporto, spedizione e corrieristiche titolari di autorizzazioni postali a versare
entro il prossimo 30 settembre un contributo dell’1,4 per mille sul fatturato
2015.
Come è
noto Confetra, unitamente alle associate Fedespedi, Fedit,
Alsea, Asea, nonchè all’Anita e ad imprese del
settore, ha aperto un contenzioso con l’AGCOM impugnando tutte le delibere che
si sono succedute a partire dal 2014 concernenti la pretesa dell’Autorità di far
rientrare nel perimetro di servizio postale la gestione di pacchi fino a 30
chilogrammi, nonché l’imposizione alle imprese del settore del pagamento di
contributi. Il ricorso principale, che riguarda la definizione di servizio
postale, è arrivato alla Corte di Giustizia Europea e sarà discusso in via
pregiudiziale il prossimo 20 settembre. Quanto alla richiesta di contributi
degli anni passati, il ricorso si è concluso con la piena vittoria di Confetra
confermata anche dal Consiglio di Stato.
Riguardo
all’attuale delibera di richiesta del contributo 2017, Confetra sta valutando
un’ulteriore impugnativa, fermo restando che la stessa Autorità specifica che
sono assoggettate all’onere solo le attività postali e di corriere le quali
sono escluse sia dal codice 49.41 (autotrasporto) che dal codice 52.29
(spedizione); inoltre sono esonerate le imprese con ricavi per servizi postali
fino a 100 mila euro.
In
particolare l’Autorità chiede che venga trasmesso un apposito modello dove si
prevede la dichiarazione dei “ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale” che restano escluse dal
contributo. Tra tali ricavi possono dunque essere dichiarati quelli derivanti
dall’attività di autotrasporto e di spedizione.
L’AGCOM
richiede inoltre che i suddetti ricavi derivanti da attività che non rientrano
nel settore postale siano debitamente giustificati con documentazione
contabile. A tal fine si ritiene sufficiente un “Piano dei ricavi” con
l’elencazione dei nomi dei vari mastrini da cui sia possibile verificare che
non sussistono ricavi per servizi postali. A corredo di questa documentazione
giustificativa può inoltre essere opportuno riportare una nota del seguente
tenore:
“La scrivente Società opera nel settore delle spedizioni
internazionali (codice attività Ateco 52.29)
ovvero
La scrivente Società opera nel settore del
trasporto di merci su strada (codice attività Ateco
49.41)
ed è titolare di autorizzazione postale generale n…………………
in quanto, nell’incertezza interpretativa esistente, la normativa potrebbe
essere letta nel senso che debba essere autorizzata la gestione, anche
eventuale e sporadica, di c.d. pacchi postali.
Per questo motivo la scrivente,
nell’eventualità di gestire talvolta materiale che possa essere considerato
“pacco postale”, ha richiesto cautelativamente l’autorizzazione postale
generale.
Ciò chiarito, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni della Scrivente sono tutti derivati dall’attività di ………………………………….., come riscontrabile dal Piano dei ricavi che qui si allega.
Nessun ricavo è da attribuire all’attività postale in quanto la scrivente non
ha esercitato tale servizio e pertanto lo stesso non è stato rilevato, né
sarebbe stato rilevabile.
In ogni caso, premesso che proprio per le
caratteristiche dell’attività svolta è molto difficile, se non impossibile,
individuare analiticamente quei i ricavi che potrebbero ipoteticamente
rientrare nella non chiara definizione
di servizi postali in quanto i documenti in possesso della Società, per quanto
disaggregati, non consentono di pervenire ad una suddivisione che consenta di
evidenziare quanto indicato da codesta AGCom, la
Scrivente può obiettivamente dichiarare che comunque tali eventuali ricavi
consisterebbero certamente in un ammontare marginale, inferiore a 100.000 euro
e, quindi, ai sensi dell’articolo 1 della Delibera n.182/17/CONS,
largamente rientrante nella esenzione dal versamento del contributo.”
Si sottolinea
che ciascuna impresa deve attentamente valutare la propria dichiarazione e l’effettiva
esclusione di svolgimento di attività rientranti nel settore dei servizi
postali.
Riguardo
ai corrieri, è noto come la loro posizione sia più complessa in quanto il
contenzioso riguarda più segnatamente la diversità del loro servizio rispetto a
quello universale e la contestazione che tale servizio debba essere sottoposto
ad autorizzazione generale. Tali imprese dovranno dunque valutare attentamente il
comportamento da intraprendere in merito all’attuale richiesta, anche alla luce
del codice Ateco dalle stesse adottato.
INVIO
DEL MODELLO - Si fa presente che l’AGCOM chiede che il modello sia inviato
tramite il Portale dell’Unioncamere www.impresainungiorno.gov.it cui si accede
attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi configurando un proprio
profilo. Il termine per l’invio è il 30 settembre prossimo. L’Autorità rammenta
che il mancato invio è soggetto alle sanzioni di cui al d.lgvo
n.261/1999 (da 1.000 a 150.000 euro).
Le
strutture del sistema confederale restano a disposizione delle imprese per qualsiasi
supporto nella compilazione e nella trasmissione del modello.
Si fa
riserva di informare tempestivamente sull’esito dell’udienza avanti alla Corte
Europea del 20 p.v.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re n.38/2017
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Allegati due: |
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